IMU addio, la Cassazione ha deciso: dite addio ai pagamenti annuali | I soldini ve li tenete nelle vostre tasche

IMU addio, la Cassazione ha deciso: dite addio ai pagamenti annuali
Giovane felice per casa nuova (Freepik) – moralizzatore.it

La Corte di Cassazione ha posto fine a uno dei balzelli più odiati dagli italiani: nessun pagamento annuale.

Avete letto bene: niente più pagamenti annuali, niente più corse contro il tempo per saldare l’acconto o il saldo. Quei soldini, stavolta, rimangono nelle vostre tasche.

Con la sentenza si vede che l’IMU è stato abolito, l’imposizione ricorrente su beni già tassati al momento dell’acquisto rappresenta una forma di pressione fiscale eccessiva.

In parole povere pagare ogni anno per qualcosa che si possiede già è stato ritenuto eccessivo. E lo Stato non può pretendere quei versamenti periodici da milioni di cittadini proprietari di case, terreni e seconde abitazioni.

Naturalmente questa notizia ha tranquillizzato notevolmente l’opinione pubblica che può godersi i risparmi per altre occasioni, o necessità.

Una svolta economica per tutti

In questo caso si può parlare di un cambiamento significativo, che vede i cittadini rassicurati dal fatto di non dover spendere più tanti soldi, per di più annualmente. Se non c’è più IMU da pagare, si può pensare a un fisco più leggero? Sarebbe possibile? Forse sì. Intanto, almeno su questo fronte, gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo.

Le novità fiscali e giuridiche introdotte nel 2025 confermano la volontà del legislatore di promuovere specialmente giovani e famiglie, pur nel quadro di un’attenzione crescente alla sostenibilità del sistema. Per i cittadini, sarà fondamentale restare aggiornati e rivolgersi a professionisti per cogliere le opportunità offerte senza incorrere in errori o decadenze dei benefici.

IMU addio, la Cassazione ha deciso: dite addio ai pagamenti annuali
Giovane coppia che entra in casa nuova (freepik) – moralizzatore.it

Novità fiscali e giuridiche sulla casa in Italia per il 2025

Il 2025 porta importanti novità in materia di fiscalità e diritto immobiliare per i cittadini italiani. Le nuove misure mirano a offrire sostegno a determinate categorie sociali, promuovere l’accesso alla prima casa, ma anche a razionalizzare le agevolazioni in un’ottica di sostenibilità della spesa pubblica. Una delle decisioni più rilevanti arriva dalla Corte di Cassazione, che ha sancito un principio innovativo in materia di esenzione IMU. Secondo la pronuncia, entrambi i coniugi possono beneficiare dell’esenzione IMU, anche se risiedono in abitazioni diverse, a condizione che tali immobili siano adibiti a prima casa. Questa interpretazione, valida anche nel caso in cui le abitazioni si trovino nello stesso Comune, supera la prassi precedente che imponeva un’unica residenza familiare per ottenere l’esenzione. Si tratta di un passo importante, soprattutto per le coppie che, per esigenze lavorative o familiari, vivono separate.

Le agevolazioni per chi acquista la prima casa rimangono in vigore anche nel 2025, ma con requisiti più stringenti. La principale novità riguarda coloro che già possiedono una prima casa nello stesso Comune: per accedere ai benefici fiscali su un nuovo acquisto, è obbligatorio vendere la precedente abitazione entro 24 mesi. Le imposte agevolate restano invariate: imposta di registro al 2%; IVA al 4% (in caso di acquisto da impresa); imposte ipotecarie e catastali fisse (50 euro ciascuna). Queste condizioni rendono ancora vantaggioso l’acquisto, ma richiedono una pianificazione più attenta, soprattutto nei mercati immobiliari più lenti. Il Fondo di garanzia per la prima casa viene prorogato fino al 31 dicembre 2027 e rifinanziato con nuove risorse. Questo strumento pubblico consente di ottenere mutui coperti fino all’80% del valore dell’immobile, con un limite massimo di 250.000 euro. I beneficiari prioritari includono i giovani under 36, coppie (anche non sposate) con almeno un componente under 36, famiglie monogenitoriali con figli minori, inquilini di alloggi popolari, famiglie con almeno tre figli.